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Trascrizione dal documento originale su pergamena
dell'anno 1661, conservato nell’Archivio Diplomatico
di Trieste, che riporta le regole della Congregazione di Santo
Francesco (ovvero Tredici Casade) instaurate nell'anno 1246.
Constitutione ordini et constitutione
della devota et nobile Congregatione o vero Fraternità
di Santo Francesco, de quaranta Fratelli Nobili Tergestini.
In quanta veneratione et stima debbon gli huomini che vivono
vita christiana sotto il glorioso vessillo de Christo haver
i luochi sacri, non è alcuno l’esprimer lo possa
con favole, i quali con ogni lor forso et lo bene debbono
procurar ch’a gloria sua si fondino, et constituiscono
luochi pij, con quali cresca la Religione ad ogni suo colmo
et sumità, la qual radicando ne’ cuori delle
genti l’amabilissima gloria d’Iddio et con l’incomparabil
sua virtù illuminando et infiamando gli animi de quali
che l’osservano di giorno in giorno fioriscono in loro
opere degne, pie et grate al nostro Signore, per mezzo poi
delle quali maggiormente si stabilisce la pace et l’unione
fra fratelli in Christo et la tranquilità de tutto
il mondo della qual non è cosa veruna ch’a ciascuno
debbi esser più cara, né che da tutti con maggior
effetto d’animo desiderar si debba; et veramente si
dia tener per fermo che ogni di qual sorte travagli, pene,
incomodi et massime che li huomeni patiscono in questo mondo,
da niuna altra caggione pervengino se non dalla giustissima
ira d’Iddio provocata dalle male voglie et opinione
degli huomeni allontanatesi da detta Religione, la qual è
mezo et dritta via de unirsi con Dio optimo et massimo qui
in terra et su nel Cielo. Perciò che questa santissima
et benedetta Religione è quella in somma che s’associa
et fa veri amici del Sommo et alto Iddio viva fonte et gratia
d’ogni bene dobbiamo al tutto noi con ogni nostra forza
imittarla et seguirla, la qual mediante l’aiuto d’Iddio
augumentava per virtù di questa buona riforma.
Essendo adunque questa Benedetta
Confraternita ancor dell’anno 1246 da maggior nostri
instituita, così possa alle santissime vie vostre di
darci cotal carica da noi si farrà con somma sincerità
di core per quanto farran le debol forze del nostro ingegno.
Noi adunque a questo deputati
publicaremo queste benedette leggi et santi ordini da noi
refformati nel modo come intendevasi, quali pregamo Iddio
ottimo massimo ch’a laude et gloria sua per augumento
er accrescimento di questa benedetta Congregatione, debbino
con ogni sincerità esser conservata.
Et primo che li fratelli di questa
Congregatione haver debbino due governatori ò ver Camerarij
elletti per il più numero di detta Congregatione, i
quali per lor debito et officio debbino con ogni diligentia
procurar l’utile et beneficio d’essa Congregatione
et ad unquem esseguir quel tanto che dalli Fratelli di detta
Congregatione iustamente fosse determinato.
2° Item, che li detti Camerari
insieme con il guardiano del convento de lo Santo Francesco
debbino admonir tutti li fratelli che dui volte almeno all’anno,
et si comne ad ogni buon Christiano s’aspetta debbino
confessando li suoi peccati reconciliarsi con il nostro Signore
Iddio, le quali admonitioni debbino fare l’una lo primo
di decembrio et l’altra il primo capitolo avanti la
Resuretione del nostro Signore.
3° Item, che di continuo così
di giorno come di notte si debbi ardere una lampada dinanzi
all’Altar grande di Santo Francesco a veneratione del
nostro Signore Jesu Christo, et si come debitamente si deve
fare.
4° Item, che ad honore et
laude di Iddio et Santo Francesco in ogni prima domeniga del
mese si habbia celebrar una messa alla qual tutti li fratelli
trovar si debbino con le candelle accesse, eccetto quelli
che fossero impediti de infirmità ò ver d’alcun
altro urgente impedimento, per li qual impediti debbino le
lor mogli star alla detta Messa altrimente caschino alla pena
de soldi 3 .
5° Item, che tutti li Fratelli
che sarrano stati alla detta Messa ò quella fornita
recusassero, ò vero non curassero redursi al Capitolo
insieme con gli altri, caschino alla pena de soldi 3 per cadauno.
6° Item, che se alcuno de
Fratelli di detta Congregatione biastemasse il nome de Dio,
ò ver della Vergine Maria, siano obligati il guardiano
et camerarij admonir in secretto quello che biastemeva che
debbia da simil biastema astenersi, et se perseverasse nella
biastema debbino detti guardiano et Camerarij dui altre volte
admonirlo in Publico Capitolo non voglia perseverare nella
biastema, et non volendo emendarsi sia ipso iure cassa’
da questa Congregatione.
7° Item, che tutti li Fratelli
quando s’entra in Capitolo, finita la Messa si come
è costume debbino al locho solito dir 3 Pater Nostri
et 3 Ave Maria per l’anima de vivi et morti.
8° Item, che essendo redotti
li Fratelli in Capitolo debbino parlar con ogni modestia et
non debbino impetuosamente uno contra l’altro contrastar,
et admonitti da cadauno delli Camerarij de non perseverar
in simil contrasto et non aquietandosi, casca alla pena de
soldi 4: quali recusando pagar detta pena ad monito per 3
volte dall’official deputato se intenda ipso iure casso
et privo d’essa Confraternità.
9° Item, che mancando di questa
vita alcun di detti Fratelli o vero le moglie et figlioli
o altri de congionti di sangue habitanti però in casa
d’esso Fratello, siano tenuti tutti li Fratelli sotto
pena de soldi 8. per cadauno contrafaciente et debino star
alla Messa, o ver Vespero, con le Candelle accesse.
10° Item che debbino nel tempo
de otto giorni, come meglio a loro pareva, far dir una messa
cantada per l’anima del defonto, alla qual messa debbino
similmente trovarsi tutti li Fratelli sotto pena de soldi
3.
11° Item, che li Camerarij
in occorenza di portar qualche fratello morto, o vero de sua
casa come di sopra alla sepoltura, recercar debbino quattro
de detti Fratelli a dover portar detto Fratello morto, i quali
recusando detti Camerarij debbino recercar altri quattro,
et quelli havevan recusato, caschino alla pena de soldi 12.
per cadauno.
12° Item, che nel giorno de
Santo Francesco tutti li Fratelli d’essa Congregatione
venir debbino alla Messa nella festività di quel santo
celebrata, quali debbino finita la Messa intravenir alli conti
delli Camerarij per molte cause et rispetti sotto pena de
soldi 10. per cadauno de contrafacienti come di sopra, li
quali conti li detti Camerarij debbino nell’istesso
giorno de Santo Francesco chiaramente haver resi et fatti,
sotto pena de soldi 5: ...(?) et li crediti di detta Confraternità
debbino esser saldati dalli detti Camerarij, anchor che per
loro non fossero scossi.
13° Item, che se alcuno Fratello
per 3 volte fosse contumace, come è detto de sopra
et recusando pagar li soldi 3: della pena, et …(?),
essendo però quello per li official della detta Congregatione
admonito, debbi ipso facto, et s’intenda quello esser
casso d’essa Confraternita, per il che i Camerarij che
sarrano per tempo debbiano subito proponer di crear novi Fratelli
in luocho de quelli che sarrano cassati, et questo sotto pena
de ...(?) diece.
14° Item, che alcuni non possi
esser admesso in questa Confraternità che non sia nato
d’una delle tredice Fameglie infrascritte, però
in tutto e per tutto iuxta la parte presa che già fu
fatta in questo nobile Colleggio l’anno 1558 il dì
27 genaro aggionta in fine delli presenti capitoli.
I nomi delle quali tredice nobbili
Famiglie di questa nobile et honoranda Confraternità
seguono come infrascripto:
Cioè La nobile Fameglia
delli Argento
La nobile Fameglia de Giuliani
La nobile Fameglia de Bonomi
La nobile Fameglia de Burli
La nobile Fameglia de Leo
La nobile Fameglia de Paduino
La nobile Fameglia de Basejo estinta
La nobile Fameglia de Cigotti
estinta
La nobile Fameglia de Stella
estinta
La nobile Fameglia de Peregrini
estinta
La nobile Fameglia de Belli estinta
La nobile Fameglia de Pettacy
La nobile Fameglia de Tophany
estinta
15° Item, che nella Festa
de Santo Francesco ogni anno per li Camerarij debbia esser
fatta una Ellemosina alli Poveri de Christo, et questua alla
presentia di tutti li Fratelli ò ver della maggior
parte, la qual Elemosina però non debbi passar la summa
de lire dodeci de pizzoli.
16° Item, che in tutti li
Capitoli si farrano debbia esser letto la nottula de detti
... (?) acciò che quelli non intervuenivan debbino
esser zontati quale ...(?) s’intendino à quelli
che venivan alla Messa ...(?) comenzato el Evangelio.
17° Item, che il numero de
detti d’essa Congregatione non debbia esser più
di 40.
18° Item, che tre volte all’anno,
cioè la prima domeniga de genaio, la prima domenica
de marzo, et la prima domenica de Luio quest’ordini
per il Cancelliero della Confaternità debbino esser
publicati nel Capitolo ad intelligentia delli Fratelli.
19° Item, che il giorno di
Santo Francesco si debbino crear li Camerarij quali durino
per un anno, et al più ne possino esser confirmati
oltra detto anno, mà debbino vottar secondo il consuetto.
20° Item, se alcuno delli
Camerarij non venivano alla Messa come di sopra, caschino
alla penna de soldi 10. per cadauno.
21° Item, che li Camerarij
se farrano, siano tenuti prestar idonea segurtà per
la loro Administratione, et se intenda principal securtà
coloro che ellegerano detti Camerarij et similmente li vecchi
Camerarij che admettessero securtà non sufficienti
s’intenda ... (?) per li detti Camerarij confirmati.
22° Item che nel giorno de
Santo Francesco si debbia creare un Cancelliero alla detta
Confraternità, al quale se darà per suo sallario
soldi 6: di piccoli all’anno, et quando esso Cancelliero
non venirà a esercitare il officio suo, ò verò
non manderà persona admissibile secondo la forma di
questi Capitoli, un altro de detti fratelli chiamato per li
Camerarij debbia per tal giorno far quell’officio al
qual se dia soldi dieci per la sua fatticha del sallario,
però del detto Cancelliere, qual salario non debbin
li Camerarij pagar al detto cancelliere se non finito il suo
regimento sotto pena de ...(?) del suo.
23° Item che li Camerarij
debbino ellegere un officiale o vero Comandatore al qual se
dia per suo salario soldi 6: di piccoli all’anno.
24° Item quando s’accettarà
et confirmarà qualche fratello nella detta Congregatione
o Colleggio, di nuovo quello sia tenuto a esborsar et pagare
alla Confraternità soldi trenta dui de piccoli et sia
il suo arbitrio a far del suo la collatione alli fratelli
in segno di Charità come esser consuetto.
25° Item detti intrade d’essa
Confraternità si debbia comprare le Candelle quali
li fratelli tenirano accesse alla Messa ordinaria et similmente
si debbia comprare dui Candellotti per l’altare, et
uno per ardere quando fa sera al Corpus Domini.
26° Item, siano obligati tutti
li Fratelli che si trovevano alla detta Messa andar a sofferir,
secondo è il costume.
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