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L’Associazione XIII Casade ha indetto varie rappresentazioni teatrali, a partire dalla sua prima rappresentazione del Ferragosto 1999 avvenuta a Muggia Vecchia, che rappresentava in forma teatrale un presunto episodio di pacificazione fra Tergestini e Muglesani.
L’ultimo lavoro teatrale delle Tredici Casade Marco Ranfo: il processo di Edda Vidiz e Renzo Arcon, rappresentato in collaborazione con l’Armonia, rievoca il processo a Marco Ranfo e lo dettagliamo qui di seguito:

 

LA TRAGEDIA DI MARCO RANFO

 

 

Gli Statuti Tergestini del 1300 portano notizia di un inquietante e misterioso fatto di sangue: lo sterminio della Casata dei Ranfo, una delle più eminenti famiglie della città. Marco Ranfo, uno dei più ricchi cittadini di Tergeste, aveva ricoperto le cariche più importanti nella Magnifica Comunità Tergestina, apparendo in tutti i momenti più significativi della storia degli inizi del Trecento: si dovesse trattare la pace con Venezia, si dovesse governare la città in guerra, si dovesse stroncare qualche pretesa temporale del vescovo. Ed all’improvviso .... tremende furono le sentenze emesse a carico del nobile Marco Ranfo e dei suoi familiari. Ma quale delitto commise Marco per meritare tale condanna? E quali le colpe della devota moglie Chiara, dell’impetuoso figlio Pietro e degli altri figli e figlie? Certo qualcosa di misterioso ed orrendo accadde se perfino la casa avita fu rasa al suolo e se, a chiunque portasse l’esecrato nome, fu imposto di non mettere mai più piede a Trieste.
Valenti storici, da Ireneo della Croce ad Attilio Tamaro e Silvio Rutteri, avanzarono disparate ipotesi: Marco Ranfo tramò con i veneziani, brigò per impossessarsi del Comune e farne una Signoria, trattò con il Patriarca o, piuttosto, fu lui stesso vittima di una congiura? Resta il mistero del perché, ma non delle sanzioni applicate ai Ranfo ed ai loro seguaci, che sono chiaramente e dettagliatamente riportate negli Statuti Tergestini del XIV secolo:

Rubrica XXXVIII – (Dei Ranfi e dei loro seguaci banditi) Del bando dei Ranfi e dei loro seguaci.

 

Decretiamo e ordiniamo che chiunque tratterà di dar aiuto, consiglio e favore ai Ranfi e ai loro seguaci banditi dal comune di Trieste o manderà lettere agli stessi Ranfi e ai loro seguaci o riceverà dagli stessi qualche lettera che non presenterà al dominio oppure al comune di Trieste, che perda tutti i suoi beni e la libertà e se il tale o il talaltro contrafacente non si potrà catturare, sia bandito in perpetuo dalla città di Trieste e tutti i suoi beni pervengano al comune. Chi del Ranfo sia maschio che femmina e gli eredi dagli stessi discendenti e i loro seguaci ed i loro eredi, siano banditi in perpetuo dalla città di Trieste, e se quelli che sono stati banditi o altri di essi in qualsiasi momento dovessero cadere nella forza del comune, che il dominio di Trieste presente in quel tempo sia tenuto a tagliare la testa a quello o a quelli che avrà potuto catturare in modo che questa sia separata dal busto e che muoiano, e la donna che sia bruciata. E se qualcuno ucciderà uno dei Ranfi abbia dal cameraro del comune di Trieste 400 lire di piccoli veneti e se presenterà qualcuno di questi vivo al comune di Trieste e tra i seguaci loro, abbia 200 lire di piccoli dal comune di Trieste, e se qualcuno dei banditi dal comune di Trieste per qualsiasi bando eccetto che per omicidio, tanto tra i seguaci dei Ranfi quanto altri banditi, ucciderà qualcuno dei Ranfi, o da questi discendente che possa liberamente venire a Trieste e stare non ostante quel bando e sia libero e assolto dal detto bando e ciò sia compreso specialmente per i Ranfi maschi. E che Ranfa e Clara, sorella e figlia del fu Marco Ranfo sia radiata e bandita dal comune di Trieste e che Agnese loro sorella moglie di Almerico Galina non possa mai venire a Trieste e che per altro tutte le donne che seguissero o avessero seguito i loro mariti, ossia gli stessi Ranfi e i seguaci dei Ranfi, siano bandite dal comune e non possano venire a Trieste e i beni loro tutti pervengano al comune e qualsiasi Podestà nel tempo del suo regime faccia leggere questa disposizione due volte nell’Arengo pubblico sotto pena se non lo facesse di cento lire di piccoli per ognuno di quei podestà che non lo facessero.