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L’Associazione XIII Casade ha indetto varie rappresentazioni
teatrali, a partire dalla sua prima rappresentazione del Ferragosto
1999 avvenuta a Muggia Vecchia, che rappresentava in forma
teatrale un presunto episodio di pacificazione fra Tergestini
e Muglesani.
L’ultimo lavoro teatrale delle Tredici Casade Marco
Ranfo: il processo di Edda Vidiz e Renzo Arcon, rappresentato
in collaborazione con l’Armonia, rievoca il processo
a Marco Ranfo e lo dettagliamo qui di seguito:
LA TRAGEDIA DI MARCO
RANFO

Gli Statuti Tergestini del 1300
portano notizia di un inquietante e misterioso fatto di sangue:
lo sterminio della Casata dei Ranfo, una delle più
eminenti famiglie della città. Marco Ranfo, uno dei
più ricchi cittadini di Tergeste, aveva ricoperto le
cariche più importanti nella Magnifica Comunità
Tergestina, apparendo in tutti i momenti più significativi
della storia degli inizi del Trecento: si dovesse trattare
la pace con Venezia, si dovesse governare la città
in guerra, si dovesse stroncare qualche pretesa temporale
del vescovo. Ed all’improvviso .... tremende furono
le sentenze emesse a carico del nobile Marco Ranfo e dei suoi
familiari. Ma quale delitto commise Marco per meritare tale
condanna? E quali le colpe della devota moglie Chiara, dell’impetuoso
figlio Pietro e degli altri figli e figlie? Certo qualcosa
di misterioso ed orrendo accadde se perfino la casa avita
fu rasa al suolo e se, a chiunque portasse l’esecrato
nome, fu imposto di non mettere mai più piede a Trieste.
Valenti storici, da Ireneo della Croce ad Attilio Tamaro e
Silvio Rutteri, avanzarono disparate ipotesi: Marco Ranfo
tramò con i veneziani, brigò per impossessarsi
del Comune e farne una Signoria, trattò con il Patriarca
o, piuttosto, fu lui stesso vittima di una congiura? Resta
il mistero del perché, ma non delle sanzioni applicate
ai Ranfo ed ai loro seguaci, che sono chiaramente e dettagliatamente
riportate negli Statuti Tergestini del XIV secolo:
Rubrica XXXVIII – (Dei Ranfi e dei loro seguaci banditi)
Del bando dei Ranfi e dei loro seguaci.
Decretiamo e ordiniamo che chiunque
tratterà di dar aiuto, consiglio e favore ai Ranfi
e ai loro seguaci banditi dal comune di Trieste o manderà
lettere agli stessi Ranfi e ai loro seguaci o riceverà
dagli stessi qualche lettera che non presenterà al
dominio oppure al comune di Trieste, che perda tutti i suoi
beni e la libertà e se il tale o il talaltro contrafacente
non si potrà catturare, sia bandito in perpetuo dalla
città di Trieste e tutti i suoi beni pervengano al
comune. Chi del Ranfo sia maschio che femmina e gli eredi
dagli stessi discendenti e i loro seguaci ed i loro eredi,
siano banditi in perpetuo dalla città di Trieste, e
se quelli che sono stati banditi o altri di essi in qualsiasi
momento dovessero cadere nella forza del comune, che il dominio
di Trieste presente in quel tempo sia tenuto a tagliare la
testa a quello o a quelli che avrà potuto catturare
in modo che questa sia separata dal busto e che muoiano, e
la donna che sia bruciata. E se qualcuno ucciderà uno
dei Ranfi abbia dal cameraro del comune di Trieste 400 lire
di piccoli veneti e se presenterà qualcuno di questi
vivo al comune di Trieste e tra i seguaci loro, abbia 200
lire di piccoli dal comune di Trieste, e se qualcuno dei banditi
dal comune di Trieste per qualsiasi bando eccetto che per
omicidio, tanto tra i seguaci dei Ranfi quanto altri banditi,
ucciderà qualcuno dei Ranfi, o da questi discendente
che possa liberamente venire a Trieste e stare non ostante
quel bando e sia libero e assolto dal detto bando e ciò
sia compreso specialmente per i Ranfi maschi. E che Ranfa
e Clara, sorella e figlia del fu Marco Ranfo sia radiata e
bandita dal comune di Trieste e che Agnese loro sorella moglie
di Almerico Galina non possa mai venire a Trieste e che per
altro tutte le donne che seguissero o avessero seguito i loro
mariti, ossia gli stessi Ranfi e i seguaci dei Ranfi, siano
bandite dal comune e non possano venire a Trieste e i beni
loro tutti pervengano al comune e qualsiasi Podestà
nel tempo del suo regime faccia leggere questa disposizione
due volte nell’Arengo pubblico sotto pena se non lo
facesse di cento lire di piccoli per ognuno di quei podestà
che non lo facessero.
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